IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 6.140  del  ruolo  generale  degli  affari  contenziosi civili per
l'anno  2003,  promossa  da  T-Scrivo  Sardegna  S.r.l.,  con sede in
Cagliari  ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Carla Perniciano, che la rappresenta e difende per procura speciale a
margine  del  ricorso  introduttivo,  ricorrente  contro Boi Maurizio
elettivamente  domiciliato  in  Cagliari  presso  lo studio dell'avv.
Salvatore  Moi e dell'avv. Nicola Littarru, che lo rappresentano e lo
difendono  per  procura  speciale  a margine della memoria difensiva,
resistente  e  con  la partecipazione della T-Scrivo Sardegna S.r.l.,
con  sede  in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo
studio  dell'avv.  Carla Perniciano, rappresentata e difesa dall'avv.
Federico   Pinna   per   procura  speciale  a  margine  dell'atto  di
intervento, intervenuta volontariamente.

                             M o t i v i

    1.  -  Con  ricorso  depositato  il  31  luglio 2003, la T-Scrivo
Sardegna S.r.l. ha esposto, in fatto, le seguenti circostanze:
        la  societa'  esercitava da diversi anni la propria attivita'
commerciale  nel settore della produzione e della commercializzazione
di  articoli  di  cartoleria  e  di  abbigliamento, beni che venivano
caratterizzati   dalla  apposizione  di  scritte  e  disegni  che  li
rendevano del tutto originali;
        sin  dall'anno  2000,  piu'  specificamente, aveva iniziato a
rappresentare  sui  propri prodotti animali tipici della fauna sarda,
con  una breve descrizione delle caratteristiche e delle abitudini di
vita,  accompagnati  dall'uso dei marchi registrati «io vivo a ...» e
«sono  nato  a  ...»  (Ministero  dell'industria,  Ufficio brevetti e
marchi,  registrazione  del 14 aprile 1995, n. 50001884-81-82, per le
classi 16 e 25, stampati e articoli di abbigliamento);
        Maurizio   Boi,   nell'esercizio   della   propria  attivita'
imprenditoriale  concorrente,  aveva  tuttavia  immesso  sul  mercato
articoli sostanzialmente identici o, comunque, confondibili;
        il  Boi, infatti, produceva e commercializzava nel territorio
regionale  magliette che riportavano impressa, sulla parte anteriore,
con uguale configurazione e con identiche dimensioni:
          a)   la   scritta   «io   nuoto   in   Sardegna»,   con  la
rappresentazione di una tartaruga o di un delfino;
          b)   la   scritta  «io  mi  riposo  in  Sardegna»,  con  la
rappresentazione di una foca monaca;
        Maurizio   Boi,   inoltre,   dall'agosto   del   2002,  aveva
pubblicizzato  i  prodotti sul quotidiano L'Unione sarda, e non aveva
interrotto  la  propria  condotta  illecita  neppure  dopo la diffida
inviatagli in data 1° luglio 2003.
    La  T-Scrivo  Sardegna  S.r.l.  ha  sostenuto  che la condotta di
Maurizio  Boi integrava gli estremi della concorrenza sleale, attuata
con  l'utilizzazione,  dolosa o se non altro colposa, di nomi e segni
distintivi  idonei  a  produrre  confusione  con  i  nomi  ed i segni
distintivi  legittimamente  utilizzati dalla societa', e in ogni caso
realizzata con imitazione servile dei propri prodotti.
    La  societa'  ricorrente  ha quindi preannunziato di voler agire,
nel  successivo  giudizio  di  merito,  ai sensi degli artt. 2598 ss.
c.c.,    per   l'accertamento   dell'illecito   concorrenziale,   per
l'inibitoria della condotta sleale e per la condanna del convenuto al
risarcimento dei danni.
    La  T-Scrivo Sardegna S.r.l. ha peraltro affermato che sussisteva
fondato  motivo  di  temere  che, durante il tempo occorrente per far
valere  i  diritti  allegati  in  via  ordinaria,  gli stessi fossero
minacciati  da  un pregiudizio imminente ed irreparabile, e che fosse
necessario  adottare immediatamente provvedimenti d'urgenza idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
    La  societa'  ricorrente ha quindi domandato, in via cautelare ed
ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., specificamente:
        a)  il  sequestro  di tutti i capi d'abbigliamento prodotti e
commercializzati  da  Maurizio  Boi  che  fossero risultati identici,
simili   o,   comunque,  confondibili  rispetto  ai  propri,  ovunque
rinvenuti nel territorio della regione Sardegna;
        b)    l'inibizione   al   concorrente   di   ogni   ulteriore
commercializzazione  dei  prodotti,  e, in caso di inottemperanza, la
previsione di eventuali «sanzioni pecuniarie»;
        c) la pubblicazione del provvedimento cautelare, a cura della
ricorrente  ed  a  spese  del  Boi, sui quotidiani regionali L'Unione
sarda e la Nuova Sardegna;
        d)  ogni  altro  provvedimento  utile  alla  cessazione della
condotta sleale del concorrente.
    Il  giudice,  ritenuto non necessario provvedere immediatamente e
inaudita  altera  part,  in  quanto  non emergeva che la convocazione
della  controparte  potesse  concretamente  pregiudicare l'attuazione
dell'eventuale  provvedimento,  ha  disposto  la  comparizione  delle
parti, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c.
    Maurizio  Boi  si  e'  costituito  nel  procedimento cautelare in
seguito  alla regolare notifica della copia del ricorso e del decreto
di  fissazione  dell'udienza,  eccependo  preliminarmente la nullita'
dell'atto introduttivo per l'invalidita' della procura alle liti, non
essendovi   stata   l'indicazione  del  legale  rappresentante  della
societa'  ricorrente  e  non  essendo  consentita  altrimenti una sua
identificazione.
    Maurizio   Boi,  nel  merito,  ha  in  ogni  caso  contestato  la
fondatezza   delle   domande,  chiedendo  il  rigetto  delle  istanze
cautelari.
    Il resistente ha sostenuto di produrre e commercializzare sin dal
mese  di luglio 2000 t-shirts contraddistinte dal format comprendente
le  illustrazioni  degli  animali  ed un testo in prima persona sulle
loro abitudini di vita, solo perfezionate nelle caratteristiche negli
anni successivi.
    Il  Boi  ha  anzi indicato che le magliette facevano parte di una
linea   commerciale  piu'  ampia,  distribuita  sin  dall'anno  1997,
contraddistinta  da  illustrazioni,  anche  di  animali,  associate a
scritte quali: «io nuoto in Sardegna», «faccio il bagno in Sardegna»,
«io  sto  a  mollo  in Sardegna», «vado in barca in Sardegna», «io mi
abbronzo  in  Sardegna»,  «mi  riposo  in Sardegna», per alcune delle
quali aveva depositato domanda di brevetto di marchio negli anni 2000
e 2002.
    All'udienza  del 3 ottobre 2003 e' intervenuta volontariamente la
T-Scrivo  S.r.l.,  esponendo  d'essere titolare dei marchi registrati
«T-Scrivo»,  «io  vivo  a  ...» e «sono nato a ...», acquistati dalla
Charta  S.r.l. in data 1° aprile 1996 e ceduti a fini di sfruttamento
economico,  inizialmente, alla Didattica libri di Salvatore Dattena &
c. S.a.s. e, di seguito, alla T-Scrivo Sardegna S.r.l.
    La  societa' intervenuta ha sollecitato la pronunzia degli stessi
provvedimenti cautelari richiesti dalla ricorrente, preannunziando di
voler   agire,   nel   successivo   giudizio   di   merito,  sia  per
l'accertamento   dell'illecito   concorrenziale,   ai   sensi   degli
artt. 2598   ss.  c.c.,  sia  per  l'accertamento  delle  intervenute
violazioni dei propri diritti di marchio e d'autore, oltre che per la
condanna  di  Maurizio  Boi al risarcimento di tutti i danni derivati
dalla sua condotta illecita.
    Il  procedimento  e' stato istruito esclusivamente con produzioni
documentali.
    2.  - Deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 16  legge  12 dicembre 2002, n. 273 (Misure
per  favorire  l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza),
recante  la  delega  al  Governo  per  l'istituzione  di  sezioni dei
tribunali  specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  e
intellettuale,  e  degli  artt.  1  e 4, lettera i), d.lgs. 27 giugno
2003,  n. 168  (Istituzione  di  Sezioni  specializzate in materia di
proprieta'  industriale  ed  intellettuale  presso  tribunali e corti
d'appello,  a  norma  dell'art.  16  della  legge  12  dicembre 2002,
n. 273), attuativi della stessa delega, nelle parti in cui si prevede
l'istituzione  di  sezioni  specializzate  in  materia  di proprieta'
industriale  ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello
delle  sole  sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,  Trieste  e  Venezia, senza fissare
nessuna  sede  in  tutto  il  territorio  del  distretto  della Corte
d'appello  di  Cagliari,  e  nella  parte in cui si stabilisce che le
sezioni  specializzate  di  Roma  sono  competenti  per  «i territori
ricompresi»  nel  distretto  di  Corte  d'appello di Cagliari e della
Sezione  distaccata  di Sassari della medesima Corte, in quanto norme
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    3.  - La questione di legittimita' costituzionale e' direttamente
rilevante nel procedimento cautelare in corso.
    3.1.   -  L'eccezione  pregiudiziale  sollevata  dal  resistente,
infatti,  deve  essere  risolta nel senso della validita' del ricorso
introduttivo,  e  cio'  sulla  base  di principi oramai costantemente
affermati  dalla  Suprema  Corte  di Cassazione, secondo cui, qualora
dall'atto  sia  possibile  identificare  il  nome del soggetto che ha
conferito  il  mandato alle liti per la persona giuridica, la mancata
indicazione  nell'intestazione  del  ricorso  di  tale  nome  e della
qualita' di legale rappresentante non comporta alcun vizio dell'atto,
essendo  l'indicazione  medesima  sufficiente  a rendere possibile il
riscontro sulla valida instaurazione del rapporto processuale.
    Nel  caso  di  specie, la procura alle liti a margine del ricorso
risulta  essere  stata  sottoscritta,  con l'apposizione di una firma
integralmente  leggibile,  da Giancarlo Mocellin, di cui non e' stata
poi   contestata   la   qualita'  di  amministratore  della  societa'
ricorrente,  dichiarata anche in sede di comparizione personale delle
parti, all'udienza del 2 settembre 2003.
    3.2.   -   La  questione  di  legittimita',  una  volta  ritenuta
l'infondatezza  dell'eccezione  di  rito,  e' rilevante in quanto, ai
sensi   dell'art. 3  d.lgs.  27  giugno  2003,  n. 168,  «le  sezioni
specializzate  sono  competenti  in materia di controversie aventi ad
oggetto:  marchi  nazionali,  internazionali  e  comunitari  brevetti
d'invenzione  e  per  nuove  varieta'  vegetali, modelli di utilita',
disegni  e  modelli  e  diritto  d'autore,  nonche' di fattispecie di
concorrenza  sleale  interferenti  con  la  tutela  della  proprieta'
industriale ed intellettuale».
    La domanda cautelare, rientrante in tale ambito di competenza per
materia,  avrebbe  quindi  dovuto  essere  proposta, sulla base delle
norme denunciate, davanti alla sezione specializzata del Tribunale di
Roma,  territorialmente  competente  ai  sensi dell'art. 4, lett. i),
d.lgs.  cit.,  atteso  che  il  decreto  legislativo istitutivo delle
sezioni  specializzate  e  entrato  in  vigore  in  data  antecedente
rispetto  a  quella  del  deposito  del ricorso, e cioe' il 12 luglio
2003,  giorno  successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 7 d.lgs. cit.).
    L'art. 669-ter  c.p.c.,  difatti,  nel  determinare la competenza
anteriore  alla  causa  nell'ambito della disciplina del procedimento
cautelare   uniforme,   stabilisce   inequivocabilmente   che  «prima
dell'inizio  della  causa  di merito la domanda si propone al giudice
competente a conoscere del merito».
    L'accertata  incompetenza  del  tribunale  adito,  che  e' sempre
rilevabile   d'ufficio,   stante   il   carattere   funzionale  della
competenza,  imporrebbe una pronunzia esclusivamente negativa, con le
consequenziali statuizioni anche in ordine alle spese di lite.
    L'art. 669-septies  c.p.c.,  invero,  da un lato, con l'affermare
che «l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della
domanda»  al  giudice  competente, non ammette la possibilita' di una
tutela  interinale  ad opera del giudice incompetente, e, dall'altro,
in  ogni  caso, rende doverosa, nel procedimento cautelare instaurato
prima  dell'inizio  della  causa  di merito, una pronunzia definitiva
sulle  spese  del  procedimento  stesso,  con eventuale condanna alle
spese,  immediatamente  esecutiva,  della parte che vi ha inutilmente
dato  causa e, quindi, del ricorrente, sulla base del principio della
soccombenza (art. 91 c.p.c.).
    4.1.  - La questione di legittimita' costituzionale si pone, come
detto,  sotto  il  profilo del contrasto delle norme indicate con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
    La Corte costituzionale, chiamata in diverse occasioni a decidere
sulla   legittimita'   di   disposizioni   di  Legge  riguardanti  la
conformazione generale degli istituti processuali, e, in particolare,
la   ripartizione  della  giurisdizione  e  la  determinazione  delle
competenze,  tra  le quali anche quella territoriale, ha sempre avuto
modo  di  affermare  che le inevitabili valutazioni discrezionali del
legislatore  non sono di regola suscettibili di sindacato, sempre che
risultino  effettuate nei limiti della ragionevolezza, avuto riguardo
al  doveroso  equilibrato  con  temperamento  della  pluralita' degli
interessi,  costituzionalmente  rilevanti,  che  di  volta  in  volta
vengono in considerazione.
    Con   riferimento  all'ipotesi  di  significativo  allontanamento
territoriale  della  sede del giudice, la stessa Corte costituzionale
ha   gia'  valutato  arbitrarie  le  scelte  del  legislatore  quando
effettuate  con  il  sacrificio  non necessitato di altri interessi o
valori  costituzionalmente  rilevanti,  come  appunto, da un lato, il
diritto  di  agire  e  di  difendersi  in giudizio, e, dall'altro, la
pienezza e l'effettivita' della tutela giurisdizionale, sottolineando
gli  «evidenti  riflessi»  di  una  scelta  incongrua  ed  altrimenti
ovviabile  «sulle modalita' di esercizio delle facolta' delle parti»,
ed  il conseguente immotivato «aumento del costo del processo» (Corte
costituzionale 12 novembre 2002, n. 444).
    4.2.  -  Il  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione emerge in
modo  netto  se si considera la tangibile ed immotivata disparita' di
trattamento  tra  i  soggetti  coinvolti,  in  qualita'  di parte, in
procedimenti  aventi  ad  oggetto  materie  riservate alla cognizione
delle sezioni specializzate, e residenti o aventi sede nel territorio
della regione Sardegna (che e' esattamente coincidente con quello del
distretto  della  Corte  d'appello  di  Cagliari),  e  quelli che, in
situazioni  del tutto corrispondenti, risultano residenti o con sede,
invece, nel resto del territorio nazionale.
    E'  indiscutibile,  infatti,  in  considerazione  degli  ordinari
criteri  di  collegamento,  che la mancata istituzione di una sezione
specializzata  nell'isola,  e la conseguente previsione delle sezioni
specializzate di Roma per «i territori» d'oltremare (art. 4, lett. i,
d.lgs.  cit.),  e' destinata a imporre disagi rilevantissimi ed oneri
privi  di  giustificazione,  sia di natura economica che di carattere
personale,   prima   di  tutto  ai  soggetti  residenti  o  con  sede
nell'isola,   come   d'altra   parte  avverrebbe,  in  concreto,  nel
procedimento cautelare in corso.
    Si   consideri,  in  quest'ottica,  l'abnorme  quanto  immotivato
allontanamento  della  sede  specializzata  individuata ex lege dalle
sedi giudiziarie che, invece, sarebbero ordinariamente competenti, in
applicazione,  in  primo  luogo,  delle regole generali in materia di
foro  generale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche (artt. 18 e 19
c.p.c.), che indicano la competenza del giudice, rispettivamente, del
luogo  in  cui  il  convenuto  ha  la residenza o il domicilio, e, se
questi  sono  sconosciuti,  la  dimora, e del luogo della sede, dello
stabilimento  con  un  rappresentante autorizzato a stare in giudizio
per  l'oggetto  della  domanda,  ovvero,  quanto agli enti non aventi
personalita' giuridica, dove svolgono attivita' in modo continuativo.
    Si  valuti  ulteriormente  l'ipotesi  ricorrente  in cui tutte le
parti - come d'altra parte si e' verificato, almeno inizialmente, nel
procedimento  cautelare  pendente  abbiano  la  loro localizzazione e
svolgano  la  loro  attivita'  imprenditoriale  nel  territorio della
Regione Sardegna.
    Lo spostamento della sede giurisdizionale competente appare tanto
piu'  singolare  se  si  nota  che, in tema di concorrenza sleale, il
luogo  di  commissione  dell'illecito, che e' rilevante ai fini della
corretta  individuazione  del  giudice competente per territorio alla
stregua  del  criteri alternativi indicati dagli art. 19 e 20 c.p.c.,
e'  sempre quello nel quale si sarebbero materialmente verificati gli
atti  che si assumono lesivi della norma di cui all'art. 2598 c.c. ed
i  conseguenti  effetti,  sul  mercato, dell'attivita' concorrenziale
vietata.
    4.3.  -  L'illlegittimita'  delle  disposizioni  di  legge per la
violazione  dell'art. 24  della  Costituzione, a sua volta, si rivela
per  il notevole ostacolo che viene frapposto all'accesso fisiologico
alla giustizia civile, se solo si considerano le piu' rilevanti spese
richieste   e   gli   ulteriori   aggravi   da  sopportare,  sia  per
l'assicurazione di un'effettiva difesa tecnica, sia per l'adempimento
degli  obblighi  e  per  l'esercizio  delle facolta' riconosciute nel
processo civile alla parte personalmente.
    I maggiori costi riferibili alla difesa tecnica sono di immediata
percezione,  vuoi che si consideri la nomina di un professionista che
svolga   la  sua  attivita'  prevalentemente  nell'isola,  e  che  si
trasferisca  di volta in volta per l'esecuzione del mandato, vuoi che
si  ipotizzi  la scelta di un difensore che gia' normalmente eserciti
presso  la sede della sezione specializzata prevista come competente,
dovendo  in tal caso l'assistito sostenere l'onere dei viaggi, se non
altro   per   le   indispensabili   consultazioni  e  per  l'adeguato
approntamento delle difese.
    I   costi  del  viaggi,  da  farsi  necessariamente  con  vettori
marittimi  o  compagnie  aeree,  oltre  che  le  inevitabili spese di
soggiorno,  in  ragione  delle  distanze  da  coprire e dei tempi dei
trasferimenti,  sono,  come e' notorio, di gran lunga piu' elevati di
quelli  che  invece  sarebbe  chiamato  a sostenere chi, da qualsiasi
altra parte del territorio nazionale, si trovasse a dover partecipare
ad un giudizio davanti a qualsiasi altra sezione specializzata.
    Devono  d'altronde  essere  valutati, nella prospettiva indicata,
non  soltanto  le  necessita' di comparizione personale imposte dalla
legge (come per il caso dell'interrogatorio libero e del tentativo di
conciliazione   di   cui   all'art. 183  c.p.c.)  o  provocate  dalla
controparte  (come  nelle  ipotesi  di ammissione dell'interrogatorio
formale  e  di  deferimento  del  giuramento  decisorio), ma anche il
riconosciuto  esercizio  di importanti facolta', quali in particolare
quella   dell'assistenza  personale  all'udienza  e,  specificamente,
all'assunzione  dei  mezzi  di prova (art. 206 c.p.c. e 84 disp. all.
c.p.c.),  e quella dell'esame degli atti e dei documenti inseriti nel
fascicolo  d'ufficio  e  in  quelli  delle  altre parti, oltre che di
farsene rilasciare copia (art. 76 disp. all. c.p.c.).
    E'  appena  il  caso  di  menzionare, da ultime, le ripercussioni
negative  connesse  all'onere  di anticipazione delle spese, previsto
dall'art. 90  c.p.c.,  ad  esempio  nel  caso  di  consulenza tecnica
d'ufficio  cui  si  ricolleghi  l'esigenza  di assistenza da parte di
consulenti tecnici di parte, come anche nel caso di assunzione di una
prova per testimoni con l'indicazione di persone che, a conoscenza di
fatti  avvenuti  in  Sardegna, sarebbero costrette a sostenere grossi
esborsi per il viaggio ed il soggiorno.
    4.4. - E' necessario sottolineare, ancora una volta, che nel caso
in   questione   non   e   certo  in  considerazione  l'apprezzamento
discrezionale      riconosciuto      al     legislatore     ordinario
nell'organizzazione    della    giustizia    per    quanto   riguarda
l'individuazione  degli  organi  giurisdizionali chiamati a conoscere
delle  controversie  in  una determinata materia, come appunto quella
della proprieta' industriale ed intellettuale.
    E'  in  discussione,  infatti, la coerenza delle scelte fatte dal
legislatore,   con   le   disposizioni   denunciate,   in   tema   di
localizzazione  degli  stessi  organi  giurisdizionali competenti per
materia  e  di regolazione della competenza, in particolare di quella
territoriale,  che  si mostrano prima facie operate in totale spregio
del limite della ragionevolezza, costantemente indicato come criterio
di  individuazione  della  linea  di  confine  delle  valutazioni  di
bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti.
    L'interesse  all'eguaglianza  nell'accesso alla giustizia ed alla
pienezza  ed  effettivita'  della tutela giurisdizionale, in linea di
principio,  puo' infatti essere bilanciato con altri interessi, quale
ad   esempio   quello   del   corretto   funzionamento  degli  organi
giurisdizionali,   cui  potrebbero  ricollegarsi  le  esigenze  della
specializzazione  del  giudice,  dell'accentramento  di taluni organi
giurisdizionali   in  poche  sedi  giudiziarie,  della  articolazione
territoriale in considerazione dell'adeguatezza degli organici etc.
    Nel  caso  di specie, tuttavia, la scelta operata dal legislatore
non pare giustificata da alcun apprezzabile interesse od esigenza, ed
e' conseguentemente da ritenersi irragionevole.
    5.1.  -  L'illegittimita'  delle  disposizioni  denunciate appare
evidente, in primo luogo, in quanto le stesse non tengono in conto la
situazione  del  tutto peculiare della Regione Sardegna, condizionata
dalla  posizione  periferica  e dalla notevole distanza dal resto del
territorio nazionale e, soprattutto, dall'insularita', e rischiano in
questo  modo di aggravare il divario gia' esistente tra il livello di
sviluppo  della  regione,  gia'  meno  favorita, e quello delle altre
regioni.
    La  disciplina  opera,  anzi,  in  decisa  quanto  ingiustificata
controtendenza non solo rispetto agli interventi operati dallo stesso
legislatore nazionale volti all'eliminazione degli ostacoli di ordine
economico  e  sociale che gia' comprimono le potenzialita' delle aree
svantaggiate  ed  i  diritti delle persone che vi risiedono, ma anche
rispetto  all'azione  dell'Unione  europea  mirante  a  rafforzare la
«coesione  economica  e  sociale», in vista di uno sviluppo armonioso
dell'insieme  della  comunita'  e  della  riduzione del divario tra i
livelli  di  sviluppo (artt. 158, primo e secondo comma, del Trattato
dell'Unione europea).
    L'art. 159 del Trattato dell'Unione europea, nel testo risultante
a  seguito  dell'approvazione  del  Trattato  di Nizza, firmato il 26
febbraio  2001,  impone  invece agli stati membri di condurre la loro
politica  economica e di coordinarla anche al fine di raggiungere gli
obiettivi   delle   politiche   di  coesione,  intervenendo  non  per
aggravare,  ma  per  contenere gli svantaggi strutturali che derivano
dall'insularita',  dalla  mancanza  di vie di accesso e, in generale,
dalla perifericita'.
    Non sembra revocabile in dubbio, d'altra parte, che l'adeguatezza
nell'organizzazione  della  tutela giurisdizionale dei diritti, tanto
piu' in materie che, come nel caso di specie, riguardano direttamente
le  attivita'  economiche  ed  imprenditoriali,  costituisce un punto
d'incontro  tra  interessi  nazionali  e  interessi comunitari, ed e'
destinata  ad  incidere significativamente sul corretto funzionamento
del  mercato  interno  (come  potrebbe avvenire, ad esempio, riguardo
alle stesse scelte di localizzazione delle attivita' di impresa).
    La  disparita' di trattamento e' destinata ad avere effetti tanto
piu'  pregiudizievoli quanto piu' le controversie siano di valore non
particolarmente  elevato, o le parti non dispongano di adeguati mezzi
economici,  ed  emerge  d'altra parte dalla differente scelta operata
dal  legislatore  che  invece, con valutazione in quel caso congrua e
ragionevole,  ha  istituito  due sezioni specializzate nel territorio
dell'altra regione insulare, la Sicilia.
    Una  determinazione  logica  e  priva  di  contraddizioni avrebbe
imposto, proprio per le ragioni indicate, l'istituzione di almeno una
sezione  specializzata  nel  territorio  della  Sardegna,  costituita
anch'essa  in  regione  a  statuto  speciale,  considerati  anche gli
obblighi  di intervento assunti dallo Stato per favorire, assecondare
e  proteggere  la  rinascita  economica e sociale dell'isola (art. 13
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la
Sardegna).
    5.2.  -  La  scelta  si  presenta incongrua anche se si dovessero
considerare le distanze esistenti tra le varie sedi, in via del tutto
astratta  e  senza  valutare  l'ulteriore  circostanza,  peraltro non
trascurabile, della necessita' di tragitti per via aerea o marittima.
    Tra  Cagliari  e  Roma  dovrebbe  esservi,  in  linea d'aria, una
distanza  di  circa  400  chilometri,  in  ogni  caso  di  gran lunga
superiore  a  quella  rilevata  tra  diverse  altre  sedi presso cui,
invece,  risultano  istituite  le  sezioni  specializzate  (Trieste -
Venezia,  155,9  chilometri;  Palermo  -  Catania,  209,5 chilometri,
Bologna   -   Firenze,  101,1  chilometri;  Genova  -  Tonino,  167,7
chilometri;  Bologna  -  Milano, 211,8 chilometri; Bologna - Venezia,
155,9 chilometri; Milano - Torino, 143,3 chilometri, etc.).
    Si  consideri,  infine, che all'interno del distretto della Corte
d'appello  di  Cagliari,  tra  il  capoluogo  e la sede della sezione
distaccata  di Sassari, c'e gia' ma distanza pari a 214,3 chilometri,
mentre   tra  Cagliari  e  Santa  Teresa  di  Gallura,  comune  posto
all'estremita'  settentrionale  dell'isola,  c'e' una distanza di ben
325,5 chilometri.
    5.3.  -  Il  legislatore  non  ha  operato  le sue scelte in modo
uniforme,  d'altra parte, se si considera che, nello stesso tempo, ha
giustamente  tenuto  in  considerazione  le  indubitabili esigenze di
tutela   riferibili   a   territori   come   quelli   della   regione
Friuli-Venezia  Giulia,  anch'essi  indubbiamente  periferici  e, per
diversi aspetti, svantaggiati.
    La  volonta'  di  non  procedere  all'istituzione  di  almeno una
sezione  specializzata  nella  Regione Sardegna non si giustifica, in
primo   luogo,  se  si  ha  riguardo  all'elemento  dimensionale  del
territorio.
    La  competenza  territoriale  della  Corte d'appello di Cagliari,
considerata  anche  quella  della  sezione  distaccata di Sassari, si
estende,  infatti,  per  ma  superficie  pari  a mq 2.378.064, mentre
quella  della  Corte  d'appello  di  Trieste,  presso  cui sono state
istituite  le  sezioni  specializzate,  e'  pari  a mq. 774.565 (dati
Istat,  censimento  2001,  riportati  dal sito internet del Consiglio
superiore della magistratura, www.cosmag.it).
    Il  legislatore  non  ha tenuto in considerazione neppure il dato
della popolazione residente.
    Se si procede ad una comparazione sulla base delle medesime fonti
conoscitive,  infatti, la popolazione residente in Sardegna risultava
pari,  nel  2001,  a  1.593.905  unita',  mentre quella residente nel
distretto di Corte d'appello di Trieste era pari a 1.167.898.
    La disciplina non trova spiegazione neppure se si considerano gli
indicatori  economici rappresentati dal numero delle industrie, delle
imprese  commerciali  e delle aziende agricole, che possono ritenersi
indicatori   di   primaria  importanza  proprio  tenuto  conto  della
specifica   materia   attribuita   alla   competenza   delle  sezioni
specializzate.
    Nel  territorio  della  Regione  Sardegna,  infatti,  risultavano
localizzate,   gia'   nel  2001,  25.080  industrie,  38.404  imprese
commerciali e 112.184 aziende agricole, mentre nel distretto di Corte
d'appello  di  Trieste  si  potevano contare 22.380 industrie, 27.664
imprese commerciali e soltanto 34.406 aziende agricole.
    Del tutto irrilevante risulta essere stato, da ultimo, l'elemento
dimensionale  degli  uffici  presso  i quali le sezioni specializzate
sono state o avrebbero potuto essere istituite.
    Con riferimento ai numeri degli uffici di secondo grado, la Corte
d'appello  di  Trieste  risulta avere, attualmente, in organico di 21
magistrati,  mentre  la  Corte  d'appello  di Cagliari ha in organico
superiore di due unita'.
    Riguardo poi agli uffici di primo grado, ed ancora con gli stessi
riferimenti  esemplificativi,  mentre  il  tribunale di Trieste ha in
organico di appena 23 magistrati, il tribunale piu' grande fra quelli
ubicati  nel  territorio  della  regione  Sardegna,  il  tribunale di
Cagliari, ha in organico di 59 magistrati.
    6.   -   Il  procedimento  cautelare  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  della questione di legittimita
costituzionale, e deve essere quindi sospeso.